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La Carta di Qualificazione del Conducente è obbligatoria a coloro che svolgono la professione di autotrasportatore.

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Decreto semplificazioni, la rivincita degli ottantenni

News: 15 febbraio 2012

Si trattava di un provvedimento impopolare, quello di costringere gli over 80 a passare dalla CML per rinnovare la patente. L’obbligo era stato introdotto dal decreto del Ministero dell’8 settembre 2010, a seguito della legge 29/7/2010 (ricordate, quella famosa legge molto ampia che doveva riformare il codice della strada), e fin da subito aveva fatto scalpore perché inizialmente sembrava che gli anziani dovessero dire addio definitivamente alla guida allo scattare delle 8 decadi.

Poi era intervenuto un file avvisi (15 ottobre 2010) a chiarire la cosa ma gli animi non si erano placati anche perché, a detta degli interessati, passare dalla CML significa rassegnarsi ad aspettare molto tempo per l’appuntamento, sborsare molti quattrini, fare lunghe file prima di essere visitati e infine accettare a testa bassa un giudizio che poteva  essere approssimativo e superficiale. 

Con l’art. 11 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (il cosiddetto “decreto semplificazioni”) il comma 2 bis dell’art. 115 è abrogato: non esiste più!
Chi vorrà rinnovare la patente anche dopo gli 80 anni continuerà a fare come faceva prima del settembre 2010 (però ogni 2 anni e non ogni 3), rivolgersi ad un medico monocratico presso le ASL o presso le strutture private senza bisogno di appellarsi al giudizio collegiale delle “terribili” CML.
La vecchiaia non è di per sé un ostacolo alla guida, e di questo Monti e il suo entourage sembrano essere convinti tanto è vero che innalzano  il limite di età per l’accompagnatore per le esercitazioni di guida private, da 60 a 65 anni – viene infatti modificato  l’art. 122 del codice della strada.

Decreto liberalizzazioni, le scelte di Monti

News: 31 gennaio 2012

È ancora presto per dire se questo Governo ce la farà a risolvere qualche problema dell’Italia, ma di sicuro possiamo anticipare alcune delle novità che si affacciano nel mondo dei trasporti, con il decreto Monti sulle liberalizzazioni appena emanato (DL 24/01/2012 n. 1 – S.O.G.U. n. 19 del 24.1.2012).

Occorre specificare che il Decreto, pur essendo già in vigore, contiene molte dichiarazioni di intenti, nel senso che molte delle novità introdotte sono solo teoriche perché per essere realizzate c’è bisogno di decreti di attuazione e di altre norme operative che definiscano in concreto come muoversi e cosa cambiare.

Analizzando solo gli argomenti di interesse dell’autoscuola, perché trattati nella didattica, cominciamo col dire – lo saprete già – che i tassisti (e le imprese NCC!) hanno ottenuto di essere esclusi dalla liberalizzazione “generale” come è ben esplicitato nell’art. 1 del decreto, anche se nell’art. 36 è ribadito il concetto che l’istituzione di una nuova Autorità di regolazione dei trasporti provvederà a fare ordine nella materia ed a prendere decisioni più in fretta. Nel frattempo a decidere per il da farsi sarà l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che dovrà dunque capire se e come ampliare il numero delle licenze e migliorare il servizio. Di sicuro una persona potrà essere titolare di più licenze e un taxi potrà guidare anche al di fuori dell’area comunale.

Il Governo ci tiene a specificare che le Regioni devono organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali (dunque anche i trasporti) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il 30 giugno 2012. Se non lo fanno, il Consiglio dei Ministri si ritiene legittimato a farlo per loro. Inoltre dal 2013 tutti gli enti locali saranno valutati in funzione della loro “virtuosità” in tema di affidamento dei servizi a evidenza pubblica, e se non rispetteranno le procedure non saranno considerati “virtuosi” e non potranno godere dei finanziamenti statali. Le società affidatario devono rispettare il patto di stabilità.

Anche nel settore delle assicurazioni, Monti ha voluto fare un po’ di ordine soprattutto per arginare il fenomeno delle frodi (quanti fanno finta di avere un incidente per farsi sistemare la carrozzeria a costo zero?) e delle false assicurazioni.

Ecco allora l’art. 30 che impone per le imprese di assicurazione l’obbligo di trasmettere all’ISVAP ogni anno una relazione sul numero degli incidenti sospettati di essere frodi, completa anche delle misure da adottare per contrastare il fenomeno. Contro i contrassegni falsi dell’assicurazione, c’è l’ipotesi della loro dematerializzazione, vale a dire la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici. Qui dovrà essere fatto un regolamento entro sei mesi. La famosa “scatola nera”, o la preventiva ispezione dei veicoli, che permetterebbero di avere uno sconto sulla polizza, sono delle belle idea ma vedremo quanto praticabili.
L’articolo 32 recita: “Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo”.

Guida accompagnata, è uscito il decreto

News: 24 gennaio 2012

 

Sono quasi due anni che aspettiamo ma alla fine il decreto sulla guida accompagnata  (il n. 213 del 11/11/2011) è uscito.

Dal 21 aprile 2012 troveranno piena attuazione i commi dall’1-bis al 1 septies dell’art. 115 del codice della strada, quelli che teorizzano la possibilità di guidare accompagnati già prima dei fatidici 18 anni.
Non tutti i minorenni potranno farlo, solo quelli che hanno già conseguito la patente A1 ed a patto di avere fatto 10 ore di guida in autoscuola e di avere al loro fianco un accompagnatore adeguato, per età, esperienza e condotta.

L’accompagnatore infatti deve essere un conducente “modello” o quasi: negli ultimi 5 anni non sono ammessi provvedimenti di sospensione sulla sua patente, questa è la condizione.
Le altre condizioni sono quasi le stesse dell’accompagnatore con funzione di istruttore previste per le esercitazioni di guida per la patente B vale a dire: età non superiore a 60 anni, patente B o superiore, non speciale, da almeno 10 anni, italiana o riconosciuta da almeno 5 anni.

Altra novità del decreto è quella del numero massimo di accompagnatori possibili: non più di 3, da dichiarare e certificare con gli appositi moduli disponibili negli allegati del decreto.

La sicurezza dei pedoni al centro del XIII Forum Upi

News: 20 dicembre 2011

 

 
Fonte: www.repubblica.it

Si è svolto a Berna un importante incontro, organizzato dall’Ufficio prevenzione infortuni svizzero, dedicato alla sicurezza stradale nei paesi e nelle città per arginare il coinvolgimento dei pedoni negli incidenti stradali
Seicentoquattordici pedoni deceduti e ben 21.367 feriti. E questo, secondo i dati Aci-Istat, il bilancio che interessa la fascia degli utenti della strada più deboli, ovvero i pedoni, registrato lo scorso anno in Italia. Cifre allarmanti che purtroppo si registrano anche in altre città europee, tant’è che nella vicina Svizzera, a Berna, si è da poco concluso il XIII Forum Upi dedicato alla sicurezza stradale nei paesi e nelle città. Al di là delle esperienze globali del paese (nel 2010 sulle strade svizzere 781 pedoni hanno riportato ferite gravi o hanno perso la vita in un incidente della circolazione), e dei progressi compiuti negli ultimi dieci anni nel campo della sicurezza di conducenti e passeggeri dei veicoli, è emerso un dato preoccupante per quanto riguarda l’incolumità dei pedoni. Da cinque anni a questa parte, infatti, il numero dei pedoni feriti gravemente o mortalmente non riesce a mostrare segnali di diminuzione.

Così Brigitte Buhmann, direttrice dell’Ufficio prevenzione infortuni, ha dichiarato che nel confronto internazionale la Svizzera è al primo posto per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti di automobili ma si trova davanti al difficile compito di migliorare in misura significativa la sicurezza degli utenti più vulnerabili, in particolare dei pedoni più giovani e di quelli anziani.

Molto interesse ha riscosso l’esempio della Svezia, riportato al forum di Berna da Astrid Linder, direttrice delle ricerche sulla sicurezza stradale presso l’Istituto
nazionale svedese di ricerca sulla viabilità e i trasporti che ha presentato la strategia adottata dal suo paese per ridurre il numero di feriti gravi e di morti sulle strade. Punto chiave del piano è il miglioramento delle infrastrutture, poiché, ha spiegato la Linder: “errare humanum est, il sistema di trasporto stradale deve essere configurato in modo da evitare incidenti o perlomeno danni gravi agli utenti. Gli sforzi intrapresi finora in Svezia (2010) hanno permesso di ridurre il numero delle vittime a 28 per milione di abitanti”. E tanto per fare un paragone con la situazione svedese, nello stesso anno in Svizzera sono stati registrati 42 morti per milione di abitanti.

Così interventi come percorsi pedonali senza interruzioni, attraversamenti sicuri, velocità di marcia favorevoli ai pedoni, frontali delle autovetture più sicuri per pedoni e ciclisti, stile di guida rispettoso e educazione stradale a tutti i livelli scolastici sono misure che, oltre a raccogliere ampi consensi, portano al miglioramento della sicurezza dei pedoni.

All’attuazione di questi provvedimenti nel concreto, a chi spetta partecipare, e in che forma, alla loro realizzazione sono stati poi gli argomenti al centro di una tavola rotonda con rappresentanti del mondo politico, delle autorità e della ricerca, per eliminare al più presto gli ostacoli a una maggiore sicurezza per i pedoni. (m. r.)

PROGETTO GOLDEN HOUR

Sicurezza: 20 dicembre 2011

 

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Il Gazzettino parla del nostro traferimento di sede

News: 2 dicembre 2011

In un articolo apparso sul Gazzettino del 29 novembre 2011 si parla dell’Autoscuola Carbonin e del nostro cambio di sede da Piazza Giustiniani all’attuale Viale Trento Trieste n. 10/D.
Il cronista Paolo Celia fa una ampia intervista al titolare sig. Dario Pillon in cui ricorda che la nuova sede, con parcheggio privato, dell’autoscuola fondata da Odone Carbonin è stata aperta vicino all’lnps.
Nell’articolo si ricorda che l’autoscuola Carbonin è un’istituzione per la città di Treviso (è stata la prima autoscuola della città), e che da ottobre ha cambiato casa, dopo oltre un secolo di vita come riporta la pagina sulla nostra storia.
Siamo dovuti andare via da piazza Giustiniani – ricorda Pillon - troppo degrado, troppi sbandati. Da anni i residenti lo fanno notare ma non succede niente. Quella piazza, purtroppo, si sta ghettizzando e lavorarci è difficile“. Così l’autoscuola ha preso l’amara decisione: trovare un’altro posto. Read more »

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L’esenzione facile per auto e moto d’epoca mette d’accordo Codice della strada e regole fiscali

News: 1 dicembre 2011

Fonte: motori.ilsole24ore.com

di Mauro Meazza

Esenzione facilitata dal bollo per auto e moto dopo vent’anni dalla costruzione, se di particolare interesse storico o collezionistico. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate – con la risoluzione 112/E del 29 novembre – trovando così il modo di far coesistere disposizioni fiscali e Codice della Strada (passando anche per una sentenza della Corte costituzionale). Lo sforzo interpretativo dell’Agenzia, però, rischia di avere effetti limitati alle sole Regioni a statuto speciale, poiché in quelle a statuto ordinario vigono norme locali diverse, e per le quali da anni si attende un riordino.
La precisazione
La risoluzione precisa che «l’esenzione dalla tassa automobilistica trova applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte» da Asi e Fmi, «che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali». Se manca una «specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’Asi o dalla Fmi che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa».
Poiché il contribuente ha segnalato all’Agenzia che il proprio motoveicolo «risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”».
L’incrocio normativo
Per arrivare a questo chiarimento, richiesto da un motociclista residente in Sardegna e in possesso di una moto immatricolata nel 1986, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto tabilire il criterio di “precedenza” tra più disposizioni.
Le regole fiscali.Per l’esenzione dal bollo, il riferimento è alla legge 342 del 2000 (una legge omnibus fiscale varata nel novembre di quell’anno) che all’articolo 63:
- al comma 1, dispone l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per veicoli e motoveicoli «che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (Asi) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (Fmi), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli»;
- al comma 2, estende l’esenzione anche «agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”», per i quali bastano venti anni dall’immatricolazione. Il senso del «particolare interesse storico o collezionistico» era stato chiarito dalle Entrate in una circolare (207 del 16 novembre 2000) che definiva tali «i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre e infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume»;
- al comma 3, infine, precisa che «i veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’Asi e, per i motoveicoli, anche dalla Fmi. Tale determinazione è aggiornata annualmente».
Il Codice della strada. Le indicazioni fiscali non coincidono però con il Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il quale, all’articolo 60, comma 4 stabilisce che «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi». La previsione suona diversa dalle norme fiscali, che non prevedono procedure «di tipo autorizzatorio» né subordinano l’esenzione all’iscrizione nei registri Asi o Fmi.
La soluzione delle Entrate
Per evitare la collisione tra le diverse norme, l’Agenzia ha chiesto, nel settembre scorso, il parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministero ha chiarito che «l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel Codice della strada, di interesse storico e collezionistico». Senza effetto, quindi, sul trattamento fiscale.
Come d’altra parte aveva deciso la Corte Costituzionale (sentenza del 23 dicembre 2005, n. 455) che proprio in relazione all’articolo 60, comma 4, del Codice della strada aveva chiarito che tale disposizione «individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico».
L’indicazione conclusiva
Evitata la collisione tra le diverse norme, l’Agenzia precisa quindi che possono «beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’Asi o alla Fmi, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche richieste dalla norma fiscale (veicoli di particolare interesse storico o collezionistico).
Se non c’è la «specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’Asi o dalla Fmi che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico”».
La norma stabilisce, infine, che i veicoli esenti dalla tassa automobilistica restano comunque soggetti, in caso di utilizzo su strada, a una tassa di circolazione forfettaria annua.

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MULTE STRADALI: 30 GIORNI PER IL RICORSO

News: 13 ottobre 2011

 

ATTENZIONE: il verbale potrebbe essere nullo

Dal 6 ottobre 2011 il termine per il ricorso contro le multe stradali è passato a 30 giorni dai 60 fino ad allora previsti.

Tutto ciò in conseguenza del  decreto legislativo n.150 entrato in vigore il 6 ottobre  che all’art. 6.6 sancisce:  Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere  depositato anche a mezzo del servizio postale.

Queste nuove disposizioni devono essere presenti anche sui verbali che vigili, polizia  stradale, carabinieri ecc. elevano nei nostri confronti.

Ma si sa come funziona la “macchina pubblica”, lenta e spesso non aggiornata con le disposizioni.

E’ molto probabile che, per questi due motivi, le forze dell’ordine abbiano ancora in dotazione blocchi di stampati vecchi che non riportano la variazione dai 60 ai 30 giorni disponibili per effettuare ricorso e che nemmeno questi termini siano stati corretti manualmente.

Finché non si accorgono dell’inghippo, tutti noi abbiamo l’opportunità di chiedere l’annullamento del verbale per mendaci e fuorvianti indicazioni.

Quindi, attenzione alle istruzioni su come effettuare il ricorso che sono riportate,  stampate sul verbale e se dal 6 ottobre riportano ancora il termine di 60 giorni, il verbale  è nullo ma deve essere inoltrata richiesta di annullamento al giudice di pace.

Per ulteriori informazioni contattare la sede LIFE

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Formazione periodica della CQC, comincia a marzo 2012

News: 21 settembre 2011

 

Chi è nell’ambiente lo sa bene perché il problema di come e dove far fare l’aggiornamento a tutti gli autisti c’è eccome, e se ne parla già da tempo. Bisogna tenere presente che i titolari di CQC persone e merci per documentazione devono rinnovarla rispettivamente entro il 9 settembre 2013 e il 9 settembre 2014. Per rinnovarla essi devono fare un corso di formazione periodica di 35 ore.

Il decreto che parla di questi obblighi (quello del 16/10/2009), stabiliva però che tali corsi potessero essere frequentati solo a partire da 12 mesi prima della data di scadenza di validità del documento.
Ora, dobbiamo tenere presente che sono veramente tanti, nell’ordine di centinaia di migliaia, gli autisti che si trovano nella condizione di rinnovare la CQC tutti entro la medesima data.

Da qui la domanda più urgente: da settembre 2012 a settembre 2013 ci sono abbastanza corsi per aggiornare tutti gli autisti che hanno la CQC persone per documentazione?

Il Ministero pensa di sì, ma per agevolare la questione ha provveduto a modificare il decreto in modo da ampliare la fascia di tempo entro cui poter frequentare tali corsi: da 18 mesi prima (e non più 12) della scadenza fino a 2 anni dopo.

Di conseguenza le autoscuole e gli enti autorizzati possono iniziare a proporre i corsi di formazione periodica per i titolari della CQC persone già a partire da marzo 2012.

 

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Tassa sulle auto, stangata da 50 milioni

News: 21 settembre 2011

Cinquanta milioni di euro: a tanto ammonta per la Marca la stima del salasso provocato dal raddoppio dell’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) che si paga al momento dell’acquisto di una vettura nuova o usata.«E’ un fulmine a ciel sereno – sbotta il presidente della Provincia Leonardo Muraro – Ma non ho alcuna intenzione, per bilanciare la cosa, di togliere l’aumento dell’Rc Auto».

Ennesima batosta per i trevigiani: la manovra appena sdoganata dal governo Berlusconi, con voto favorevole della Lega, contiene un «regalo» per quanto riguarda l’Ipt, imposta che si paga alla Provincia quando si compra una vettura nuova o usata, somma che al 70-80% va a finire direttamente nelle casse dell’ente Provincia, mentre il resto parte per Roma.

L’imposta in questione, di fatto, da oggi raddoppia o quasi: mentre nel 2010 gli incassi globali da Ipt nella Marca andavano dai 25 ai 30 milioni di euro – fonte la Motorizzazione, che per l’intera regione Veneto parla di circa 300 milioni di gettito Ipt – di cui 17,2 destinati alle sole casse dell’ente Provincia, da oggi l’Ipt globale aumenterà a seconda delle cilindrate per raggiungere una quota, solo per la Marca, sui 50 milioni. E questo perché l’Ipt da oggi aumenta almeno di 3,51 euro per ogni Kw di potenza sopra la soglia dei 53 Kw.

Fino a ieri, invece, l’Ipt aveva un importo fisso compreso tra i 151 e i 196 euro: se da una parte l’importo base dell’Ipt era infatti stabilito con decreto del ministero delle Finanze, dall’altra le Province potevano deliberare autonomamente di aumentare tale importo base fino a un massimo del 30%.Da oggi invece l’Ipt diventa variabile al di sopra dei 53 Kw, proporzionale alla potenza del mezzo. Ed è compresa, a discrezione delle Province, tra i 3,51 euro per Kw e i 4,56 euro per Kw. Non manca la beffa: restano escluse dall’aumento dell’Ipt le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta) e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 
Non basta: sempre da oggi, il passaggio dal 20 ai 21% dell’Iva costerà in media 220 euro in più per ogni auto acquistata. Roba da infarto: tra Ipt e rincaro Iva, si dovranno spendere in media dai 350 ai 400 euro in più. Una doccia fredda, tanto più che va a colpire un settore, quello dell’auto, già in crisi nera. E, guarda caso, chi non ha i soldi per comprare un’auto nuova ma deve ripiegare su un usato, sarà il più penalizzato. Per le auto nuove infatti, c’è un modo per evitare il salasso Ipt: basterà comprare il mezzo da una concessionaria che, anche se ha il capannone a Treviso, ha spostato la sede legale a Trento o Pordenone, ossia in un territorio a statuto speciale, esente dall’aumento. Se invece l’auto è usata, farà testo la residenza del concessionario, e quindi l’aumento Ipt scatterà implacabile.

Ma la norma non è chiarissima, tanto che ieri la Provincia di Treviso ha scritto agli uffici di Tremonti per chiedere lumi. Nell’attesa, Iva e Ipt sono aumentate. Per correre ai ripari – dato che comunque fa parte del governo che, gli aumenti, li ha introdotti – il senatore trevigiano del Carroccio Piergiorgio Stiffoni ha esortato il presidente della Provincia Leonardo Muraro a fare almeno marcia indietro sull’aumento della Rc auto: appena rieletto presidente del Sant’ Artemio, e subito dopo aver promesso che non avrebbe mai aumentato l’Ipt, Muraro lo scorso giugno ha infatti aumentato «causa crisi economica» l’Rc Auto del 3,5 per cento, dato che simile ritocco è appunto facoltà delle Province.

Ma ieri il leghista Muraro ha risposto picche, creando un caso diplomatico nel Carroccio: «Non ne so ancora nulla di preciso, del salasso Ipt, ma resto stupito nel sapere che va a colpire solo le Province ordinarie e non quelle a statuto speciale. E’ un vero fulmine a ciel sereno. Rimediare togliendo l’aumento dell’Rc auto? Invito Stiffoni a occuparsi piuttosto dei provvedimenti governativi e a ripassarsi meglio le normative in materia».

17 settembre 2011
 
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